PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 269 del codice di procedura penale).

      1. Il comma 1 dell'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione».

Art. 2.
(Archivio riservato delle intercettazioni)

      1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

      «Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, in cui sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.
      2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.
      3. Il pubblico ministero è responsabile disciplinarmente in caso di accesso abusivo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad assicurare la sicurezza dell'archivio.
      4. Oltre agli ausiliari espressamente autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, nei soli casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data e dell'ora

 

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iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 326 del
codice penale).

      1. All'articolo 326 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La pena è aumentata se le ipotesi di cui ai commi precedenti riguardano il contenuto, anche parziale, di intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni telefoniche, telegrafiche, informatiche o telematiche che debbano rimanere segrete».

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 379-ter del
codice penale).

      1. Dopo l'articolo 379-bis del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 379-ter. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale. Sfruttamento delle notizie relative a un procedimento penale). - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui all'articolo 326, chiunque illegittimamente prende cognizione di atti coperti da segreto relativi a un procedimento penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
      La stessa pena si applica a chi si avvale indebitamente di atti o notizie di un procedimento penale, destinati a rimanere segreti, allo scopo di trarne ingiusto profitto o per danneggiare altri».

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 684 del
codice penale).

      1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti o notizie di un procedimento penale). - Salvo che il fatto costituisca più grave

 

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reato, chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti relativi a un procedimento penale, o notizie ad esso relative, di cui sia vietata la pubblicazione è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.
      Per pubblicazione si intende anche quella che avviene tramite flusso informatico o telematico dei dati o attraverso programmi informatici».